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E' GIUSTO CHE AL CONGRESSO VOTI LA FEDER.AGRI?

  • Immagine del redattore: Ruggiero Delvecchio
    Ruggiero Delvecchio
  • 10 set 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO


Ritengo

utile una lettura dell’articolo 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore per lo svolgimento delle riunioni delle varie APS come Unità di base (il Circolo), come Unione Provinciale e Regionale nonché come Movimento Nazionale. In particolare, per la formazione della nuova governance e per i processi gestori e decisionali

La premessa è che l’articolo 1, comma 1 della legge n.106/2016, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” definisce il Terzo settore “…il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi…”. Si prosegue, stabilendo che “non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”.

Quindi con l’introduzione della nuova legge delega si fissa la natura privatistica come uno degli elementi qualificanti delle nostre APS escludendo conseguentemente le Pubbliche Amministrazioni e le altre categorie di soggetti indicati nella medesima legge dal perimetro del Terzo settore.

Tale principio è ribadito dal D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore), il quale, all’articolo 4, dopo aver fornito la definizione di ETS, al successivo comma 2 individua i soggetti che non fanno parte del Terzo settore, stabilendo che “non sono Enti del Terzo Settore le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4. ..”.

Quindi avendo voluto precludere l’adozione della qualifica di ETS ad enti equiparabili ai c.d. soggetti “esclusi”, in ragione di una effettiva commistione nella governance o nei processi gestori e decisionali, è stato voluto anche impedire l’esercizio da parte dei soggetti “esclusi” di un’influenza dominante sull’Ente del Terzo Settore e la disponibilità da parte degli stessi della maggioranza dei voti nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell’amministrazione e della gestione dell’Ente.

Da tenersi presente per lo svolgimento delle varie assemblee.

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